📢 Nuovi Obblighi PEC per Amministratori di Società : Chiarimenti dal MIMIT
Il Ministero delle Imprese e del made in Italy (MIMIT), con la recente nota del 12.3.2025, ha fornito chiarimenti in merito all’obbligo di comunicazione al Registro delle imprese degli indirizzi PEC degli amministratori di imprese costituite in forma societaria.
L’art. 1, comma 860, della Legge di bilancio 2025 (Legge 30 dicembre 2024 n.207) ha infatti esteso anche agli amministratori di imprese costituite in forma societaria l’obbligo di possedere un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).
In particolare, con tale nota il Ministero ha chiarito che:
- l’obbligo di comunicazione è applicabile anche agli amministratori di societĂ costituite prima del 1° gennaio 2025, che possono adempiere a tale obbligo entro il 30 giugno 2025. In ogni caso, la comunicazione dovrĂ essere effettuata in occasione della iscrizione di una nuova nomina o del rinnovo dell’amministratore, nonchĂ© della nomina del liquidatore, anche nell’eventualitĂ in cui – per le imprese giĂ costituite – questa comunicazione avvenga in data antecedente il 30 giugno 2025;
- oggetto di comunicazione è la PEC di tutti i soggetti, persone fisiche o giuridiche, cui formalmente compete il potere di gestione degli affari sociali, con le connesse funzioni di dirigenza ed organizzazione. L’obbligo attiene inoltre anche ai liquidatori della società , siano essi nominati dai soci o per intervento giudiziale;
- il riferimento dell’obbligo alle persone che svolgono l’incarico e non all’organo in quanto tale comporta che, in costanza di una pluralitĂ di amministratori dell’impresa, debba essere iscritto un indirizzo PEC per ciascuno di essi. L’obbligo di comunicazione riguarda quindi tutti gli amministratori e va assolto iscrivendo un indirizzo PEC personale per ciascuno di essi;
- l’obbligo di comunicazione è esteso agli amministratori di imprese costituite in forma societaria. Restano quindi escluse da tale obbligo le societĂ semplici, con la sola eccezione delle societĂ semplici che esercitino l’attivitĂ agricola, e le societĂ di mutuo soccorso. Deve inoltre escludersi che l’obbligo trovi applicazione con riferimento ai consorzi, anche con attivitĂ esterna, nonchĂ© alle societĂ consortili e agli altri enti giuridici non costituiti in forma societaria, o non rivolti allo svolgimento di una attivitĂ imprenditoriale.
Si specifica inoltre che, dovendo l’indirizzo PEC dell’amministratore essere personale, qualora le imprese abbiano già comunicato, per conto dell’amministratore, l’indirizzo PEC della società , queste potranno conformarsi alle presenti indicazioni entro il termine del 30 giugno 2025.
Ai fini sanzionatori, si applica l’articolo 2630 del codice civile, in forza del quale è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 a 1.032 euro “Chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una societĂ o in un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese, ovvero omette di fornire negli atti, nella corrispondenza e nella rete telematica le informazioni prescritte dall’articolo 2250, primo, secondo, terzo e quarto comma, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro. Se la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengono nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta ad un terzo”.
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