Novità IVA sul distacco di personale dal 1° gennaio 2025
A partire dal 1° gennaio 2025, il distacco di personale deve considerarsi imponibile ai fini dell’IVA.
Con l’art. 16-ter del Decreto-legge n. 131/2024 l’Italia ha recepito l’orientamento della Corte di giustizia europea Ue 11 marzo 2020 – causa C-94/19 – e, in particolare, ha abrogato l’art. 8, comma 35, della Legge 67/88, che prevedeva la non rilevanza ai fini IVA dei prestiti o i distacchi di personale nel caso di rimborso del solo costo. La nuova formulazione stabilisce, invece, che i distacchi di personale tra imprese sono da assoggettare a IVA, anche qualora comportino il mero rimborso del costo del personale sostenuto dal distaccante (ossia quando il corrispettivo è pari al solo costo del lavoratore).
Con la recente risposta n. 38 del 18 febbraio 2025, l’Agenzia delle Entrate ha ribadito che i rimborsi corrisposti per il distacco di personale sono imponibili ai fini IVA, indipendentemente dal fatto che l’importo ricevuto corrisponda esclusivamente ai costi sostenuti dal distaccante (inclusi gli oneri contributivi e assicurativi) oppure sia comprensivo di un mark up.
Sono, pertanto, soggetti alla nuova disciplina fiscale gli accordi di distacco stipulati o rinnovati dal 1° gennaio 2025, a prescindere dalla presenza o meno di un markup sulla prestazione e sono fatti salvi i comportamenti adottati dai contribuenti anteriormente a tale data in conformità alla sentenza della Corte di Giustizia europea (imponibilità IVA), o in conformità all’articolo 8, comma 35, della legge n. 67/1988 (esclusione da IVA), per i quali non siano intervenuti accertamenti definitivi.
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