Investimenti beni 4.0 – comunicazione preventiva
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta 69/2025 il 7 marzo 2025, chiarendo le procedure per gli investimenti in beni strumentali 4.0.
Alla luce del quadro normativo delineato, l’Agenzia precisa che:
– per gli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2024 al 29 marzo 2024, il contribuente è tenuto a trasmettere la sola comunicazione di completamento degli investimenti;
– per gli investimenti effettuati a decorrere dall’entrata in vigore del D.L. 39/2024 (in data 30 marzo 2024), il contribuente è tenuto:
a) alla preventiva comunicazione, in via telematica, del loro ammontare complessivo e della presunta fruizione negli anni del credito (cfr. articolo 6, comma 1, del citato decreto). A tale scopo, va compilato e inviato l’apposito modulo disponibile sul sito del Gestore dei servizi energetici (GSE);
b) alla trasmissione, una volta completati gli investimenti, di un’altra comunicazione al GSE, per aggiornare le informazioni fornite in via preventiva.
L’Agenzia, inoltre, evidenzia che la doppia comunicazione è obbligatoria anche qualora l’ordine vincolante al fornitore (che va considerato per stabilire la data iniziale del periodo di investimento da inserire nella comunicazione al Gse) sia stato eseguito anteriormente al 30 marzo 2024 in quanto rileva la data della realizzazione dell’investimento.
Da ultimo l’Amministrazione ricorda quanto già precisato nella precedente risposta (260 del 16.12.2024) ossia che non vi sono termini tassativi per trasmettere la comunicazione “ex ante”, la quale deve comunque essere trasmessa anteriormente a quella di completamento in quanto la trasmissione della comunicazione preventiva rappresenta un adempimento prodromico alla presentazione di una ulteriore comunicazione aggiornata al completamento degli investimenti, mentre entrambe le comunicazioni sono propedeutiche alla fruizione in compensazione dei crediti.
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