Aggiornamento specifiche tecniche per la fatturazione elettronica
Dal 1° aprile scorso è entrata in vigore la versione 1.9 delle specifiche tecniche per la fatturazione elettronica, pubblicata il 31 gennaio 2025.
Riepiloghiamo di seguito le novità più rilevanti:
- introduzione di un nuovo tipo documento TD29 per la comunicazione all’Agenzia delle entrate della omessa o irregolare fatturazione (art. 6, comma 8, D.lgs. n. 471/1997): la comunicazione all’Agenzia delle Entrate dell’omessa ricezione della fattura o della ricezione di una fattura irregolare deve essere effettuata utilizzando un file XML da trasmettere via Sistema di Interscambio mediante l’indicazione del codice TD29 entro 90 giorni dal termine in cui:
- doveva essere emessa la relativa fattura;
- è stata emessa la relativa fattura irregolare.
In tal caso, il documento TD29 andrà compilato come segue:
- nel campo cedente/prestatore va riportato un soggetto diverso da quello indicato nel campo cessionario/committente, pena lo scarto del file con codice errore “00471”;
- nel campo cedente/prestatore possono essere riportati soltanto i dati di operatori nazionali, non essendo ammesso un valore diverso da “IT” nell’elemento “IdPaese”; in caso contrario il file viene scartato con codice errore “00473”;
- la compilazione del tipo documento prevede necessariamente l’indicazione del numero di partita IVA del cessionario o committente; in caso contrario il file viene scartato con codice errore “00475”.
- aggiornamento del codice TD20 “Autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture” (ex art. 6, comma 9-bis, D.lgs. n. 471/1997 o art. 46, comma 5, D.L. n. 331/1993): questo codice è ancora utilizzabile:
- in caso di omessa o irregolare fatturazione da parte del cedente o prestatore nelle operazioni soggette a inversione contabile (art. 6, comma 9-bis,lgs. 471/97);
- nelle ipotesi di cui all’art. 46, comma 5, D.L. 331/93 ed in quelle ad esse assimilate (i.e. qualora il cessionario di un acquisto intracomunitario di cui all’articolo 38, commi 2 e 3, lettere b) e c), non abbia ricevuto la relativa fattura entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, o qualora lo stesso abbia ricevuto una fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale).
- eliminazione del limite di 400 euro dell’importo totale della fattura semplificata nel caso in cui il Cedente/Prestatore emetta in regime forfettario (art. 1, commi 54-89, L. 190/2014) o in regime transfrontaliero di franchigia IVA (Direttiva UE 2020/285).
- aggiornamento dei codici valori per le fatture di vendita gasolio o carburante, in accordo alla nuova codifica prevista dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nella tabella TA13 (Tabella prodotti energetici).
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